La formazione domestica e fai da te non ha valore.
Non esiste un modello di formazione alternativa a quella prevista dalla legge e la formazione non può essere sostituita dalladdestramento con affiancamento sul campo.Se è vero che l'effettiva formazione è costituita da una pluralità di momenti e da un insieme di obblighi che si integrano, rappresentando piuttosto un processo formativo, non è veroche esista un modello di formazione domestica, fai da te, alternativa a quella prevista dalla legge.Questo perché - chiarisce la Cassazione - il modello legale di formazione è un modello di prevenzione ineludibile, che non è rimesso alla discrezionalità del datore; tanto più quando si tratta di formazione allutilizzo di mezzi pericolosi, come i carriponte nel caso in esame; e che non può essere sostituito dalladdestramento con affiancamento sul campo: senzaltro utile ma non alternativo alla informazione o alla formazione;Si tratta della responsabilità di un committente per linfortunio occorso ad un dipendente dellappaltatore il quale, nellesecuzione del lavoro appaltato, utilizzava i macchinari del committente stesso.Infatti - ricorda la Corte - nel caso di specie il committente, il quale aveva appaltato lavori da svolgersi allinterno della propria impresa con utilizzo di proprie macchine pericolose, sottoponeva i lavoratori dellimpresa appaltatrice ad un elevato rischio inerente il proprio processo produttivo; ed era perciò chiamato a rispondere (a prescindere dellilliceità stessa dellappalto, che qui non è stata dedotta)dellomessa informazione e formazione dei medesimi lavoratori adibiti alla mansione (movimentazione di materiali con conduzione di carriponte). Fonte: punto sicuro