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La formazione “domestica” e “fai da te” non ha valore.

Non esiste un modello di formazione alternativa a quella prevista dalla legge e  la formazione non può essere sostituita dall’addestramento con affiancamento sul campo.Se è vero che l'effettiva formazione è costituita da una pluralità di momenti e da un insieme di obblighi che si integrano, rappresentando piuttosto un processo formativo, non è vero che esista un modello di formazione domestica, fai da te, alternativa a quella prevista dalla legge Questo perché - chiarisce la Cassazione - il modello legale di formazione “è un modello di prevenzione ineludibile, che non è rimesso alla discrezionalità del datore; tanto più quando si tratta di formazione all’utilizzo di mezzi pericolosi, come i carriponte nel caso in esame; e che non può essere sostituito dall’addestramento con affiancamento sul campo: senz’altro utile ma non alternativo alla informazione o alla formazione;Si tratta della responsabilità di un committente per l’infortunio occorso ad un dipendente dell’appaltatore il quale, nell’esecuzione del lavoro appaltato, utilizzava i macchinari del committente stesso.Infatti - ricorda la Corte - “nel caso di specie il committente, il quale aveva appaltato lavori da svolgersi all’interno della propria impresa con utilizzo di proprie macchine pericolose, sottoponeva i lavoratori dell’impresa appaltatrice ad un elevato rischio inerente il proprio processo produttivo; ed era perciò chiamato a rispondere (a prescindere dell’illiceità stessa dell’appalto, che qui non è stata dedotta)dell’omessa informazione e formazione dei medesimi lavoratori adibiti alla mansione (movimentazione di materiali con conduzione di carriponte). Fonte: punto sicuro



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