Vi informiamo che nella G.U. n. 56 del 8 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge 4 marzo 2022, n. 18: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.
Si espongono, di seguito, le novità:
Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Quindi viene eliminato quindi il limite dei sei mesi di validità.
A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.
A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza
Le disposizioni sull'autosorveglianza saranno applicate anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia
Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate alcune importanti modifiche: nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.
Emissione e trasmissione del certificato di guarigione
La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, non comporta alcun onere a carico del paziente .
Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento
A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.
Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice
A condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la continuità delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.
Misure concernenti l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie
Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde.
NDR: si rinvia alla norma per quanto qui non espressamente riportato
Fonte: un-industria.it
Download: L. 4 marzo 2022 n.18