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Istituto della delega di funzioni, di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

02/11/2015 - n. 7/2015La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 7 del 2 novembre 2015, ha fornito, alla Unione sindacale di Base Vigili del Fuoco, un parere in merito alla delega di funzioni.In particolare, l’istante chiede di sapere “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato piò rifiutare tale delega.”.La sintesi della risposta:“…L’art. 16 del D.L.vo n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri opbblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.Perchè la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possiblità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, getione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.Tra le caratterristiche indicate nell’art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto“, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa ". Fonte: MLPS



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