D. LGS 231/01

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Ispettorato Nazionale del Lavoro – Distacco transnazionale per prestazione di servizi

Chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi cui sono tenute le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia.

In ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi da parte di imprese estere il D.lgs. n. 136/2016, per prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, ha previsto che: 

durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, […] la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’allegata circolare ha comunicato che:

·  l'attestazione della richiesta del modello A1, effettuata dall’impresa estera distaccante, può essere considerata documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro;

·  l'obbligo di conservazione, per le imprese estere distaccanti, della copia di richiesta del modello A1 appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari.

 

Fonte: Confindustriaemilia




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