La sentenza prende in considerazione gli obblighi che un’impresa esecutrice appaltante ha nei confronti di una impresa appaltatrice: verifica (da parte della prima) che quest’ultima abbia provveduto ad assumere i lavoratori in idonee condizioni fisiche e pertanto idonee allo svolgimento del lavoro.
Il caso ha per oggetto il decesso (per ischemia cardiaca acuta) di un lavoratore avvenuto in un cantiere edile.
Il lavoratore della ditta appaltatrice muore a causa dello sforzo fisico durante lo svolgimento della propria attività: posizionare alcune pedane cariche di materiale al fine di consentire l’agganciamento delle stesse a una gru.
... I ricorrenti rispondono del reato non in ragione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma in funzione della loro posizione di committenti subappaltanti: nel caso di specie non rileva che la vittima non fosse formalmente un dipendente, in quanto i giudici di merito addebitano agli imputati, quali committenti subappaltanti dell'opera, di non essersi assicurati che gli operai utilizzati (o meglio, procurati) dal subappaltatore fossero quantomeno nelle condizioni minime per svolgere il lavoro loro demandato.
Sotto questo profilo, la sentenza di merito ha accertato, in maniera congrua e logica, che si trattava di lavoratori assunti "a giornata" per mezzo della intermediazione del M., privo dei requisiti imprenditoriali minimi per assumere lavoratori in quanto non titolare di impresa né munito di propria organizzazione aziendale: la vittima (così come gli altri prestatori d'opera) era stata reclutata il mattino stesso, senza alcuna valutazione delle condizioni di salute del medesimo e degli altri operai, nonché dei rischi connessi all'attività da svolgere, ed in totale spregio delle misure di prevenzione inerenti alla prestazione lavorativa.
In tale prospettiva, la Corte territoriale ha plausibilmente ricondotto l'attività del M. in quella del c.d. "caporalato" (impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente), punibile ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003.
Fonte: Olympus