D. LGS 231/01

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Interpello: a chi compete l’informazione dei lavoratori?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo all’informazione dei lavoratori, come richiesta dal Testo Unico. L’informazione deve essere svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?Con “informazione” si può intendere “il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro” (art. 2, D.Lgs. 81/2008).Si può anche parlare di informazione come “trasferimento mirato a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie” (G. Roseo, Inail, ex Ispesl).Veniamo ora all’Interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017, pubblicato il 16 gennaio 2018, che ha per oggetto la “risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)”.In particolare si indica nel nuovo documento che l’Unione Generale del Lavoro (UGL) “ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del ‘combinato disposto degli artt. 31 (SPP - Servizio di Prevenzione e Protezione) e 36’ (Informazione) del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in ‘forma prioritaria ed esclusiva’ dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).Al riguardo La Commissione Interpelli premette che:a) “l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il ‘complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro’b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di ‘adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37’;c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una ‘adeguata informazione’ e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo;d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i ‘compiti’ dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.Fatte queste premesse e sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene, in definitiva, che “rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori”.FONTE: punto sicuro



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