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Installazione di impianti antirapina e responsabilità del datore di lavoro

Con sentenza n. 15105 del 15 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che l’ installazione di

  • impianti di video sorveglianza
  • bussole anti transito
  • casseforti ad apertura programmata
  • impianti di tele allarme

non sono misure sufficienti a garantire l’incolumità del personale in zone ad alta pericolosità. 

Di conseguenza, il datore di lavoro è responsabile per i danni alla salute derivanti al personale a seguito di interventi plurimi di rapina.

 

Fonte: Dottrinalavoro




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