LIspettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui allarticolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con lesclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio art. 31, co.6),
non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dallarticolo 18 del medesimo decreto legislativo.Nello specifico, il datore di lavoro ha lobbligo di
designare i lavoratori incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza (art. 18, comma 1, lettera b), e ha lobbligo di
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dellevacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dellattività, alle dimensioni dellazienda o dellunità produttiva e al numero delle persone presenti. (articolo 18, comma 1, lettera t).Va inoltre rilevato che come previsto dallart. 43 comma 2
Ai fini delle designazioni di cui allart.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dellazienda e dei rischi specifici dellazienda o della unità produttiva
.Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dellattuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nellart. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.