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INL. Salute e sicurezza dei lavoratori e termperature eccessivamente elevate

Una nota dell'Ispettorato raccomanda attenzione per lo stress termico in alcuni settori lavorativi e ricorda l'applicabilità della CIGO per eventi meteo.

 

L'ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto il 2 luglio scorso, con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021, sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati a termperature eccessivamente elevate, come quelle registrate da qualche settimana a questa parte, raccomandando la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico. Si fa riferimento in particolare ai settori dei cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.

Forse complice il recente triste fatto di cronaca che ha visto la morte di un lavoratore agricolo dovuta al caldo eccessivo, l'ispettorato segnala anche l'opportunità di organizzare speciali iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, come previsto dal dlgs 81/01.

Inoltre l'Ispettorato ricorda che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso. 

A questo proposito viene citato il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 in tema di cassa integrazione in cui l'istituto   affermava che:" Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.  Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore."

Inoltre specifica che per le richieste di Cassa integrazione ordinaria per "eventi meteo" l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto l'invio di una relazione tecnica e dei bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto però che un altro articolo di legge fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l'Istituto informa che acquisirà d'ufficio i bollettini meteo dalle autorità competenti e non c'è bisogno  quindi di  allegarli. La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.

 

Fonte: fiscoetasse.com 

 

 

Nota della dott.ssa Emilia Barbati

 

Si ricorda una nota battuta dall’agenzia Ansa del 26 giugno con cui Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza regionale che vieta "il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021". 

L’Ordinanza (valida su tutto il territorio regionale), si ricorda, era stata emessa anche a seguito all'episodio accaduto a Brindisi che aveva visto la morte di un bracciante agricolo (27 anni).

La morte del ragazzo è avvenuta per aver lavorato molte ore sotto il sole, a temperature elevate.
 




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