L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno stipulato, in data 11 marzo 2021, un Protocollo Quadro di partenariato per garantire la corretta applicazione della legislazione vigente in materia di caporalato e sfruttamento lavorativo e potenziare le procedure per l’emersione di tali fenomeni a tutela dei diritti fondamentali delle vittime.
Il protocollo prevede l’impiego di mediatori culturali specializzati nell’emersione e identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo a supporto dell’attività di vigilanza dell’Ispettorato su tutto il territorio nazionale. Verranno anche realizzate iniziative di formazione reciproca e sviluppate attività congiunte di sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all’instaurazione del rapporto di lavoro.
“Questo protocollo è il frutto della proficua collaborazione che si è instaurata tra OIM e INL in questi anni grazie al lavoro svolto nell’ambito dei progetti contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato come A.L.T. Caporalato! e Su.Pr.Eme“, ha affermato Laurence Hart. “Si tratta di un accordo che nasce quindi da un’esperienza di lavoro comune già attiva, che sta portando risultati di ottimo livello e che va quindi proseguita insieme. Lo sfruttamento lavorativo è un fenomeno grave che si può contrastare solo tramite azioni congiunte e strutturate e siamo convinti che il protocollo firmato oggi rappresenti un segnale molto importante in tal senso.”
“Quello dello sfruttamento lavorativo e del caporalato è un fenomeno che prima di essere ‘aggredito’ va prevenuto“, ha sottolineato Leonardo Alestra. “L’attività di prevenzione che portiamo avanti è particolarmente preziosa perché – anche con il contributo dei mediatori culturali – include la capacità di instaurare un rapporto di fiducia con i beneficiari, che purtroppo sono anche le vittime di questo sistema di sfruttamento. Per realizzare attività di contrasto efficaci occorre creare fiducia verso le istituzioni.”
Fonte: dottrinalavoro.it
--------------------------------------------------------
Infatti, l’Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) inserito in DLGS 231/01 prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l´attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Questo implica che, eventuali condotte di tal tipo, possano impattare pesantemente sui Modelli Organizzativi adottati.