LIspettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, ha fornito alcune indicazioni circa operative sullinstallazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dellart. 4 della legge n. 300/1970.Il
testo della notaPervengono a questo Ispettorato numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere allinstallazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi allinterno dei luoghi di lavoro.Linstallazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nellambito di applicazione dellart. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero allautorizzazione da parte dellIspettorato del Lavoro.Al fine di uniformare loperatività degli Uffici Territoriali, si ritiene però opportuno fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.
In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con limpianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nellattivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante linesistenza di qualunque valutazione istruttoria. Fonte: DOTTRINALAVORO