L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 298 del 24 giugno 2020, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della sospensione procedure di licenziamento, prevista dall’articolo 46, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, sino al 17 agosto 2020.
In particolare, l’Ispettorato evidenzia come anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba ritenersi ricompresa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966.
Ciò in considerazione del fatto che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).
L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro