La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. INL_DCVIG/5398 del 10 giugno 2019, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, chiarimenti in ordine ad una ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori, effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016 da un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.
In particolare, gli organi di vigilanza hanno contestato una fattispecie di distacco non autentico ex art. 3 comma 5 del citato decreto, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario.
Si pone, pertanto, il problema se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, ad un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in idem.
In via preliminare, si evidenzia che l’unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità.
In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.