D. LGS 231/01

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INL: controllo a distanza – indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare prot. n. 302 del 18 giugno 2018, con la quale fornisce, alle proprie sedi territoriali, informazioni in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi – ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 – motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”.L’Ispettorato del Lavoro sottolinea come l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Pertanto ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto.Più specificatamente – a detta dell’Ispettorato – è necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR). Pertanto l’istanzarivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi (DVR), dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.  



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