La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 7020 del 25 settembre 2024, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970.
Solo il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Per tale motivo, non è possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti qualora l’istante sia soggetto diverso dal datore di lavoro, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale con quest’ultimo.
Ricordiamo che tali sistemi, per essere autorizzati devono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ovvero per la tutela del patrimonio aziendale.
Fonte: dottrinalavoro