LIspettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la lettera circolare prot. n. 3 del 12 ottobre 2017, con la quale fornisce indicazioni, al proprio personale ispettivo, nelladozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto della normativa sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.Nellambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dallart. 41 del
d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da ununica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del
d.lgs. n. 81/2008, vi sono almeno 3 fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dellobbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.In considerazione di ciò, lIspettorato del Lavoro ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dellobbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:A)
art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dellaffidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nellambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);B)
art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede lobbligo della sorveglianza sanitaria;C)
art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.LIspettorato ricorda, infine, che, come precisato con la circolare n. 33/2009, laccertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire
nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza, in forza dellart. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora lomessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dalledilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato allAutorità Giudiziaria ai sensi dellart. 347 del c.p.p.P.S.: Ho messo in copia anche Ettore o Gigi perchè potrebbe ssere utile saperlo prima che arrivi la news ufficiale di Paride con cui si informeranno anche tutti i colleghi ed i clientiFonte: dottrinalavoro