L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 967 del 17 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014.
La nota dell’Ispettorato del Lavoro
Tale disposizione prevede l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
Al riguardo questa Direzione – sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 5310 del 16 giugno u.s. – ritiene che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.
Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.
Fonte: dottrinalavoro