INFORTUNIO PER NEGLIGENZA DEL LAVORATORE. NO INDENNIZZO. SENTENZA
La Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un contenzioso sollevato da un lavoratore che eseguiva lavori in uno stabilimento e che, durante la pausa pranzo, è caduto da una delle impalcature montate nel cantiere riportando un'invalidità temporanea assoluta oltre che danni di natura permanente. In seguito lo stesso richiede all'INAIL l'indennizzo per i danni che erano stati la conseguenza dell'infortunio sul lavoro. Questo perché, sceso dall'impalcatura sulla quale si trovava per la pausa pranzo, nel discendere metteva un piede in fallo precipitando nel vuoto, finendo prima su di un tetto in eternit e poi sul lastrico stradale. Il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo che l'evento derivasse da una scelta arbitraria dei lavoratore, il quale aveva creato volutamente, in base a ragioni personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, ciò in quanto il lavoratore per accedere al piano inferiore, dove era sceso per consumare il pasto, pur in presenza di un accesso sicuro costituito dalla botola che collegava il piano dei ponteggio con quello inferiore, preferì scendere dal ponteggio, tenendosi ai tubi che lo componevano, solo perché la botola era distante circa 8 metri.Nella sentenza di primo grado la sua richiesta di risarcimento viene respinta poiché si è sostenuto che il lavoratore avrebbe dovuto servirsi della botola, che costituiva un accesso sicuro, per raggiungere il terrazzino. Avverso la sentenza ha proposto appello che però è stato rigettato. Successivamente, è stato presentato dal lavoratore ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile. La tesi che bisognava tenere conto del fatto che in realtà la botola fosse molto distante dal luogo in cui si trova il terrazzino, non ha fatto breccia nei giudici che hanno ribadito: l'infortunio è stato causato da un comportamento scorretto del muratore, e non da condizioni di insufficiente sicurezza del cantiere pertanto la corte di Cassazione ritiene ingiustificata e pericolosa la condotta tenuta dal lavoratore,configurando un rischio elettivo non indennizzabile. Fonte: Olympus