La Corte di Cassazione con una recente pronuncia (Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2019, n. 29538) ha rigettato il ricorso presentato dalla Società, condannata ex art. 25 -septies d.lgs. 231/2001 a causa della inefficace attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società.
I fatti, oggetto della pronuncia della Suprema Corte, sono accaduti il 04/06/2014 all'Interno del capannone n.17 del reparto verniciatura allorché il lavoratore dipendente, operaio esperto, addetto al reparto verniciatura con qualifica di capo turno, dopo avere rimosso le protezioni, senza fermare l'impianto di verniciatura, definito "verniciatura nastro", di recente installazione e destinato alla produzione di nastri in acciaio (coils) verniciati (che venivano "sbobinati" per passare in cabina verniciatura, verniciati, infine riavvolti per essere commercializzati), accedeva all'interno della zona pericolosa adiacente per verificare se i rulli della zona denominata "briglia 4" fossero la causa di un difetto rilevato sul nastro e, svolgendo tale operazione, rimaneva incastrato con il braccio sinistro tra il rullo di trascinamento e quello preminastro, con conseguente distacco dell'arto. Il decesso si verificava per un'insufficienza cardio circolatoria acuta da anemia meta emorragica e shock traumatico da smembramento dell'arto superiore sinistro e da lesioni contusive emorragiche.
Quanto alla condanna della Società, ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, secondo la Corte "il vantaggio, così come l'interesse dell'ente, non sarebbe venuto meno anche a voler considerare che, una volta individuato il rullo generatore del difetto, era necessario inserire il gancio di traino per fermare la linea ed eliminare il corpo estraneo generatore del difetto: infatti, tenuti stabilmente rimossi o facilmente rimovibili i ripari fissi, si accorciavano i tempi di individuazione del rullo e di impiego del nastro di traino per rimuovere il corpo estraneo, sul punto avendo quel giudice richiamato le stesse dichiarazioni rese dall'imputato S.G.”
Quanto al modello organizzativo, poi, la corte bresciana ha osservato che la Società ne aveva adottato uno, certificato conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007 che, tuttavia, per come emerso dalla relazione del personale ASL, non era stato efficacemente attuato, poiché la procedura non riportava le modalità operative di ricerca e soluzione del difetti sul nastro, quell'attività, cioè, alla quale era intento il R.M. al momento dell'Infortunio. Cosicché, mancando un monitoraggio sulle misure prevenzionistiche, la procedura non era stata adeguata ai rischi effettivamente esistenti in quello specifico segmento di attività, essendo pure emerso dalle relazioni semestrali che l'organismo di vigilanza non aveva posto in essere, a causa di ritardi aziendali, le attività propedeutiche a tali controlli.
Fonte: Cassazione penale