D. LGS 231/01

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Infortuni sul lavoro e responsabilità da D. Lgs. 231/2001: la Cassazione sui requisiti dell’interesse e/o vantaggio

Sentenza Cass Pen. 8 giugno 2021 n. 22256.

 

La Cassazione, con questa sentenza, in tema di responsabilità da D. Lgs. 231/2001ha fatto il punto sui requisiti dell’ “interesse” e/o delvantaggio” nel caso di reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica ed ha stabilito che l’Azienda non risponde, se l’infortunio non deriva da risparmio dei costi.

Il fatto:  infortunio occorso ad un operaio che era stato urtato da un muletto per lo spostamento di carichi riportando la frattura della tibia e del piede sinistro.  

 

Figure interessate: una Società (SRL) ed il datore di lavoro,  dichiarato in primo grado colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, l’interesse, ricorre quando:” la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente violato la normativa prevenzionale allo scopo di conseguire un’utilità per l’Azienda e, la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche, rappresentano l’esito non di una sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi dell’impresa”.

 

Per quanto concerne il requisito del vantaggio, la Suprema Corte ha evidenziato che lo si ha quando “la persona fisica, agendo per conto dell’Azienda, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche realizzando una politica aziendale non attenta e rispettosa della sicurezza, che ha portato ad una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione”.

 

Per quanto sopra, quindi:

 

  • L’interesse è soggettivo, deve essere valutato ex ante (cioè a priori) e non richiede, ai fini della sua integrazione, la sistematicità delle violazioni antinfortunistiche. E’ l’intento del reo (cioè di chi realizza la condotta reato) di arrecare un beneficio all’Azienda;
  • Il vantaggio è oggettivo e deve essere valutato ex post (cioè a posteriori) e non richiede, ai fini della sua integrazione, la sistematicità delle violazioni antinfortunistiche.

 

Ricordiamo che, per Responsabilità degli “Enti“ da dlgs 231/01 è da intendersi la responsabilità amministrativa delle aziende i cui profili sono, squisitamente, di tipo penale. Quindi Enti equivale a dire Aziende. 

 

In linea di principio, Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, una nuova specie di responsabilità: 

 

la responsabilità amministrativa delle società per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da taluni soggetti che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda (o società) stessa

 

Qualora un soggetto commetta nell’interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, la responsabilità ricade non solo sul soggetto che lo ha commesso (responsabilità penale), ma anche sulla società che ne ha tratto indebito vantaggio (responsabilità amministrativa). 

 

La Legge indica i reati cui e? connessa la responsabilità amministrativa della società nell’interesse o a vantaggio della quale i reati siano stati commessi. 

 

Il Decreto in oggetto prevede che la responsabilità amministrativa della società possa essere evitata mediante l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo  avente lo scopo di impedire la commissione di reati.

 

Per sapere come implementare e mantenere efficacemente attuato un Modello Organizzativo ai sensi del DGLS 231/01 contattate i professionisti di ERSG.




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