Dall’ 1° luglio 2019 gli importi delle prestazioni economiche liquidate dall’INAIL [1] saranno pari, per il settore industria, a:
·euro 16.554,30 - Retribuzione annua minima - Rendite per inabilità permanente;
·euro 30.743,70 - Retribuzione annua massima - Rendite per inabilità permanente;
·euro 545,02 - Assegno per assistenza personale continuativa;
·euro 305,82 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 50 a 59;
·euro 429,07 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 60 a 79;
·euro 796,64 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 80 a 89;
·euro 1.227,32 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 90 a 100;
·euro 1.773,06 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 100 a p.c..
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019, l'assegno "una tantum" in caso di morte (assegno funerario) è stato elevato a euro 10.000,00, rispetto all'importo di 2.160,00 euro corrisposto fino a dicembre 2018, e che la prestazione per danno biologico viene ora erogata, in base alla nuova ed unica "Tabella indennizzo danno biologico in capitale" in vigore dal 2019 al 2021 [2].
________________________
Note:
[1] Decreto Ministeriale n. 95 del 2 agosto 2019.
[2] Confindustra Emilia Area Centro - Comunicazione prot. 89929/2019 del 4 giugno 2019.
Fonte: Confindustria