Con il D.L 162/2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” è stato aggiornato anche il DPR 462/2001, riguardante le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra.
In particolare l’art. 36 del DL 162/19 recita:
Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche.
In attesa dell'aggiornamento della procedura CIVA (che sarà pubblicato dopo l'emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge n.8/2020), occorre inviare alle UOT territorialmente competenti per territorio una semplice PEC, contenente i riferimenti del datore di lavoro, dell'impianto e l'indicazione dell'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche.
L’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
Le tariffe applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.