Le nuove linee guida dellInail sugli incidenti in itinere prendono atto della necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa. Il caso delle deviazioni per ragioni personali.La Circolare stabilisce che lincidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dellInail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità delluso del mezzo privato.Inoltre, il riconoscimento dellindennizzo è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come letà dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere lobbligo familiare di assistenza dei figli) attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 - Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali. Fonte: puntosicuro