INAIL: accesso ai dati del Cruscotto infortuni da parte dei RLS.
LInail ha pubblicato la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle figure deputate alla fruizione del servizio di accesso al Cruscotto infortuni per la verifica dei dati.LInail, al fine di offrire agli organi preposti allattività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dellabolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato Cruscotto infortuni (vedasi circolari Inail n. 92 del 23 dicembre 2015 e n. 31 del 2 settembre 2016).Nel Cruscotto infortuni è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nellabolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori dopera e denunciati dal datore di lavoro allInail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente allutilizzo del nuovo applicativo informatico Cruscotto infortuni, precisa che gli RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dellapplicativo informatico denominato Cruscotto Infortuni, creato dallIstituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti allattività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/2015. Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.Grava, pertanto, sui datori di lavoro lobbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dellapplicativo, come peraltro già avveniva con labrogato Registro cartaceo.Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto allobbligo del datore di lavoro di denunciare allInail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori dopera.Inoltre, resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nellabolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni. Fonte: DPL Modena