Nei casi di mero “subentro” di un’impresa, a seguito di una intervenuta modifica degli assetti proprietari [1], in locali già dotati degli "impianti audiovisivi" o di altri "strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, già installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) [2], senza che siano intervenuti mutamenti:
· - dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
· - delle modalità di funzionamento,
il nuovo titolare deve [3] :
· - comunicare, all’Ufficio che l’ha rilasciato, gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
· - rendere una dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Laddove non ricorra la condizione di invarianza dei presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.
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Note:
[1] Ad es. nei casi di fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda.
[2] Previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970.
[3] Ispettorato Nazionale del lavoro – Lettera n. 1881 del 25 febbraio 2019.
Fonte: Confindustriaemilia