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Impianti audiovisivi e strumenti di controllo: le autorizzazioni in caso di modifica dell’assetto proprietario

 

Nei casi di mero “subentro” di un’impresa, a seguito di una intervenuta modifica degli assetti proprietari [1], in locali già dotati degli "impianti audiovisivi" o di altri "strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, già  installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) [2], senza che siano intervenuti mutamenti:

·         - dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);

·         - delle modalità di funzionamento,

il nuovo titolare deve [3] :

·         - comunicare, all’Ufficio che l’ha rilasciato, gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;

·         - rendere una dichiarazione  con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

 

Laddove non ricorra la condizione di invarianza dei presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.
 

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Note:
[1] Ad es. nei casi di fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda.

[2] Previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970.

[3] Ispettorato Nazionale del lavoro – Lettera n. 1881 del 25 febbraio 2019. 

 

Fonte: Confindustriaemilia




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