A seguito delle decisioni assunte con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato in data 10 marzo 2020, con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure "restrittive" di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, risulta doverosa una riflessione sul ruolo, che in tale situazione di emergenza nazionale, riveste l'Organismo di Vigilanza nominato dalle Aziende.
Come meglio specificato nel precedente articolo, al fine di prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti e il diffondersi del virus (COVID-19), è necessario che le Aziende (soprattutto quelle che si trovano nelle zone maggiormente colpite dal virus) adottino delle misure specifiche a tutela della salute dei propri dipendenti, ovvero attuino efficacemente adeguati protocolli di prevenzione reato (ad esempio: misure di prevenzione in materia di igiene, sorveglianza sanitaria, monitoraggio, organizzazione e informazione e formazione dei lavoratori), nella specie quella dettato dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (art. 589 c.p., omicidio colposo, e art. 590 c.p., lesioni personali colpose, illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro).
A fronte di tale adempimento, prescritto per le Aziende, diviene fondamentale il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nominato e in, particolare, del suo Responsabile.
In tale contesto, infatti, sarà precipuo compito del Responsabile dell’Organismo di Vigilanza, oltre a promuovere l’aggiornamento del Risk Assessment e del Modello 231, alla luce di tale rischio specifico emerso, quello di operare la tempestiva e scrupolosa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231, adottato dall’Azienda, e delle relative misure di prevenzione implementate al fine di prevenire il rischio di lesioni o morte da infezione da Coronavirus.
Al fine evitare di ricadere nelle condotte vietate dal D.Lgs. 231/2001, sarà inoltre necessario che sia costantemente attivo il flusso comunicativo “da” e “verso” l’Organismo di Vigilanza, in modo che quest’ultimo sia reso edotto di comportamenti, perpetrati all’interno dell’Azienda, che possono integrare le fattispecie dei reati presupposto ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
In particolare, si dovranno garantire idonei flussi informativi tra l’Organismo di Vigilanza e gli organi e le funzioni aziendali preposte a contenere la diffusione del virus (COVID-19), tra cui: il datore di lavoro, il medico competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.