La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Sentenza n. 3731 del 29 gennaio 2020) ha rigettato il ricorso della Società, condannata ex art. 25-septies, comma 3, del d.Igs. 2001, n. 231, con la riduzione di cui all'art. 12, comma 1, della medesima normativa.
Le circostanze fattuali che hanno portato ad una contestazione a carico della Società possono essere così sintetizzate: la sera del 12 maggio 2009, dopo le ore 22.00, all'interno della centrale elettrica dell'Enel stava lavorando, tra gli altri, la persona offesa, dipendente a tempo determinato della agenzia di lavoro interinale con mansioni di operaio addetto all'assemblaggio ("imbracatore") / montatore manuale concesso per un mese (in virtù di contratto di somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato del 17 aprile 2009) alla ditta che aveva avuto in appalto dall'Enel il nolo "a caldo" dei mezzi di sollevamento in relazione all'attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti. Nell'occasione la persona offesa, che era quasi al termine dell'orario di lavoro, avendo iniziato alle 15.00, stava conducendo un carrello elevatore (detto "muletto") con il quale sollevava i pesanti sacchi pieni di sale, minerale che era stato prodotto dal macchinario desalatore "SEC", e li portava sino al luogo indicato per lo stoccaggio temporaneo.
A causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto per la fase di lavoro, l'operaio è rimasto schiacciato e, per il peso del mezzo sulla gamba, ha perso l'arto sinistro.
Oltre alla Società sono stati riconosciuti responsabili il legale rappresentante, sostanziale datore di lavoro, della Società e il capocantiere per aver violato la normativa antinfortunistica e, in particolare, per avere impropriamente adibito quel giorno, come - si è ritenuto da parte dei giudici - già avvenuto in precedenza in altre occasioni, la persona offesa, che era stato formato ed informato quale "imbracatore", alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore ovvero per avere tollerato che lo stesso vi fosse adibito, pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l'ausilio di un altro lavoratore a terra.
Nel ricorso presentato dalla Società si lamenta, in primis, Con il primo motivo si lamenta mancanza di interesse o di vantaggio dell'ente, con motivazione che si stima insufficiente o contraddittoria sul punto.
Richiamata la motivazione della sentenza impugnata (p. 10), la mancanza dei requisiti necessari ad una contestazione ex D.lgs. 231/2001. Si sottolinea, infatti che la Società si era dotata del prescritto documento di valutazione del rischio (impropriamente chiamato POS) conforme a legge e sufficientemente dettagliato e completo, documento rispetto al quale, peraltro, la sentenza opererebbe confusione concettuale; inoltre, «è fuori di dubbio che la omissis si sia regolarmente dotata del modello organizzativo ex L. 231/00, la cui mancata adozione non è in alcun modo contestata la società»;ancora, non sarebbe emersa la sussistenza di un vantaggio o di un interesse in capo alla società, proprio per la accertata presenza dei due documenti richiamati, che sarebbero solo stati disapplicati o violati da taluno dei soggetti indicati nell'art. 5 del d. Igs. n. 231 del 2001, a causa della imperfetta esecuzione delle misure preventive previste.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso presentato dai legali della Società ha ripreso le definizioni di interesse e vantaggio, così come puntualmente delineate dalla giurisprudenza di legittimità, statuendo, con riguardo al caso specifico che: in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (Conf. n.31003 del 2015 e n.31210 del 2016 N.M.).
Fonti di risparmio di spesa, precisa la Corte, che possono costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 5 del d. Igs. n. 231 del 2001, per esemplificare ulteriormente, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale (come ritenuto da Sez. 4, n. 18073 del 19/02/2015, Bartoloni ed altri, non mass., in motivazione, sub punto n. 8 del "considerato in diritto") ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto (come ritenuto da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass., nella parte motiva, sub n. 9.2. del " considerato in diritto").
Quanto all'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica il giudice di merito, ove investito da specifica deduzione, deve procedere secondo le seguenti scansioni logiche e cronologiche:
- prima, accertare l'esistenza o meno di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. Igs. n. 231 del 2001;
- poi, ove il modello esista, verificare che lo stesso sia conforme alle norme;
infine, accertare che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto.
Sennonché nel caso di specie, non vi è stata, in realtà, specifica deduzione difensiva relativa al modello organizzativo e di gestione ex artt. 6 del d. Igs. n. 231 del 2001 e 30 del d. Igs. n. 81 del 2008, avendo, a ben vedere, la difesa incentrato tutte le proprie argomentazioni sulla efficacia nel caso di specie del documento di valutazione del rischio (DVR), che è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo.
Da ciò ne consegue, prosegue la Corte di Cassazione, la constatazione della non congruità tra il concreto contenuto dell'atto di appello ed il concreto contenuto del ricorso, che conduce alla - ovvia - conclusione che non può attribuirsi efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad un documento che non esiste.
Avvocato Maricarmela Lospinuso