Sicurezza sul lavoro - servizi di consulenza

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Il DDL LAVORO è legge. Le novità in sintesi, per lavoratori e imprese. Modifiche al DLGS 81/08

Nella seduta di mercoledì 11 dicembre 2024, il Senato con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un’astensione, ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1264 recante disposizioni in materia di lavoro, d’iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio.

Queste, in sintesi indicativa e non esaustiva, rinviando alla norma per completezza quanto di seguito non specificato, le principali novità previste nella disposizione legislativa:

 

Sicurezza sul lavoro – Il decreto prevede all’art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito quelle di maggior rilievo: 

 

  • sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente: viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’ idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva; 
  • dopo 2 mesi consecutivi di assenza per malattia da parte del lavoratore, la visita  viene valutata se necessaria dal medico competente e, se il medico non ritiene necessario procedere alla visita, è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità;
  • il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso al fine di evitarne la ripetizione;
  • è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.                                                                                                                                                                                                                 -se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, all’INL, l’uso dei locali allegando adeguata documentazione (individuata con apposita circolare dell’INL), che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni (aerazione, illuminazione e microclima).



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