Il datore di lavoro e la valutazione preventiva dei rischi occulti.
Suprema Corte, Sez. 4, sentenza 22 marzo 2016 n. 12257.Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibiliCorretta è largomentazione secondo cui "il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con linfortunio di un dipendente.Il piano di valutazione dei rischi, infatti, deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione, come avvenuto in questo caso. Ignorando le condizioni di agibilità del manufatto - come condivisibilmente rilevano i giudici - il datore di lavoro avrebbe dovuto verificarle di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne laccesso ai dipendenti. Ovvero avrebbe dovuto impedire del tutto tale accesso, con apposita cartellonistica e chiusura di tutti i punti di ingresso; quindi, valutato il rischio connesso allutilizzo di quel manufatto, avrebbe dovuto adottare i presidi di sicurezza più opportuni per evitare ai dipendenti inviati ad effettuare controlli o pulizie il rischio di scivolamento o altri rischi." Fonte: Olympus