D. LGS 231/01

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IL DATORE DI LAVORO DI FATTO ED IL DATORE DI LAVORO DI DIRITTO. SENTENZA

L’individuazione dei destinatari degli obblighi imposti dalle norme di prevenzione degli infortuni deve fondarsi non sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono sulle funzioni formali. La Corte di Cassazione la quale si è espressa in merito ad un ricorso presentato da due coniugi, l’una, la moglie, nella qualità di rappresentante legale di una società e l’altro, il marito, quale dirigente di un cantiere edile presso il quale era accaduto un infortunio sul lavoro ad un dipendente della società medesima, verificatosi per non avere rispettato le norme di sicurezza sul lavoro.L’individuazione dei destinatari degli obblighi imposti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita dai soggetti interessati bensì sulle funzioni in concreto dagli stessi esercitate che comunque prevalgono sulle funzioni formali.Sostanzialmente nella circostanza la responsabile legale della società, in applicazione del citato articolo 299 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è stata individuata quale datore di lavoro ex lege di diritto ed il coniuge quale  datore di lavoro di fatto essendo emerso dagli atti che questi effettivamente ed in concreto provvedeva a dirigere i lavori in cantiere. Fonte: puntosicuro



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