D. LGS 231/01

News

Il Coronavirus (Covid-19) e i riflessi sul Modello ex D.Lgs. 231/2001

L'emergenza Covid - 19, meglio noto come Coronavirus, che attualmente interessa tutte le Aziende del territorio nazionale, obbliga gli operatori del diritto a fare una riflessione sulle possibili ripercussioni di tale situazione sul sistema D.Lgs. 231/2001, adottato dalle Aziende e sugli obblighi che ricadono, in tale contesto, sul datore di lavoro.


L'art. 2087 del codice civile disciplina espressamente che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa, che disciplina la responsabilità del datore di lavoro, si è resa necessaria una modifica del D.Lgs. 231/2001 mediante l’inserimento dell’art. 25-septies che ha introdotto due fattispecie di reato nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: l’art. 589 c.p. (omicidio colposo) e l’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Da questa premessa risulta che, la mancata adozione di misure specifiche adottate a tutela della salute dei dipendenti potrebbe esporre l’Azienda ad una contestazione ex D.lgs. 231/2001, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Per evitare tale situazione, risulta doveroso per le Aziende (soprattutto quelle che si trovano nelle zone maggiormente colpite dal virus) adottare delle misure finalizzate a prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti e il diffondersi del virus.

L’aggiornamento formale del Documento di valutazione dei rischi (DVR) non risulta sufficiente, servono delle procedure in grado di aumentare il livello di sicurezza in Azienda e prevenire, inoltre, il rischio di ricadere nei reati previsti dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

In attesa di documenti istituzionali l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS), ha elaborato un documento dal titolo “Linea guida AiFOS per formatori, consulenti, RSPP e datori di lavoro in tema di gestione del rischio biologico da coronavirus” nel quale sono previste le buoni prassi per lo svolgimento di corsi di formazione e per i sopralluoghi e consulenze in azienda.

Con particolare riguardo, poi, alle buone prassi per i datori di lavoro, il documento elenca una serie di misure che dovrebbero essere seguite nelle Aziende site nelle regioni colpite (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino), in quanto in quelle identificate come “zone rossa” le attività saranno sospese fino a nuove indicazioni degli enti preposti.

 

Nello specifico è consigliato di:

- Informare tutti i lavoratori attraverso poster informativi, e-mail informative ed istruzioni pratiche sul reale rischio, per placare allarmismi inutili e sui corretti comportamenti da tenere (utilizzando informative del ministero della salute) es lavaggio frequente di mani, starnutire e tossire nell’incavo del braccio.

- Invitare tutti i lavoratori che presentano direttamente sintomi respiratori e/o febbre o che vivono a stretto contatto con persone che presentano gli stessi sintomi a rimanere a casa e a non presentarsi al lavoro. Invitare gli stessi a contattare i numeri di riferimento (1500) o il proprio medico di base per approfondire la propria condizione.

- Evitare attività, incontri e riunioni aziendali che dovranno essere effettuate con strumenti informatici.

- Quando possibile preferire smart working piuttosto che il lavoro in presenza.

- Limitare il più possibile le trasferte dei lavoratori, per limitare utilizzo di mezzi e spostamenti delle persone.

- Preferire comunicazioni via e-mail e telefono piuttosto che in presenza.

- Se possibile evitare riunioni che possano prevedere stretto contatto tra persone e per i corsi attenersi alle istruzioni sopra riportate.

- Organizzare le mense in modo tale che il numero di persone contemporaneamente presenti sia il più basso possibile, cercando di mantenere le distanze tra un lavoratore ed un altro di 1 o meglio 2 metri.

- Invitare i dipendenti a spostarsi sui mezzi pubblici muniti di mascherine FFP2 o FFP3 e soluzione idroalcolica per mani da usare dopo ogni contatto con materiali e persone.

- Installare nelle aziende e negli uffici dispenser di soluzione idroalcolica disinfettante.

- Prevedere ove possibile una raccolta e smaltimento dei rifiuti sicuro in bidoni chiusi apribili con pedale e non manualmente.

- Laddove possibile, le aziende possono mettere a disposizione detergenti aggiuntivi per lavarsi le mani e pulire le scrivanie, salviette e, in caso di richiesta, lasciare indossare le mascherine. Quest’ultima misura può essere adottata se non compromette l’attività lavorativa e in aggiunta all’eventuale equipaggiamento da indossare per la sicurezza sul lavoro.

- Sanificare più volte al giorno le maniglie delle porte, i pulsanti, le cornette dei telefoni fissi, le tastiere ed i mouse. Una volta al giorno gli schermi dei pc.

- Se possibile sanificare più volte al giorno con spray disinfettanti i filtri delle strutture di aerazione.

- Effettuare più volte al giorno ricambi d’aria completi degli uffici e di tutte quelle zone ove sono presenti lavoratori, aprendo porte, finestre e ogni struttura per permettere un efficace ricambio d’aria.

- Sanificare più volte al giorno i piani di lavoro, le scrivanie e tutte quelle zone che possono venire a contatto con aerosol dei lavoratori.

- Le lavoratrici in gravidanza: in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il datore valuterà i dipendenti, con particolari condizioni di salute (come le lavoratrici in gravidanza) e potrebbe adottare misure specifiche lasciando che alcuni di loro lavorino da casa o in luoghi che li tengano separati dagli altri dipendenti.

 

Sarà compito dell’Organismo di Vigilanza nominato valutare le misure che le Aziende hanno deciso di adottare all’interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.lgs. 231/2001, al fine di prevenire il contagio dei dipendenti e la diffusione del virus.

 

Articolo: Avvocato Mariacarmela Lospinuso

 




Loading…