D. LGS 231/01

News

Governo: pubblicato il decreto che interviene sul lavoro irregolare e gli appalti

Con nota della dott.ssa Emilia Barbati

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Decreto ha modificato l’articolo 29, del decreto legislativo n. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), in materia di appalti.

Le modifiche hanno riguardato:

  • l’applicazione, ai lavoratori presenti nell’appalto, di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
  • l’estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e di distacco privi dei requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

  

Per quanto riguarda la materia lavoro, queste le disposizioni più interessanti:

  • articolo 29 – disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
    • benefici normativi e contributivi
    • novità in materia di appalti
    • aumento delle sanzioni
    • ripenalizzazione
    • prestazioni occasionali in agricoltura
    • lista di conformità
    • appalti pubblici e privati per la realizzazione di lavori edili
    • lavoro domestico
    • contrasto al lavoro sommerso e vigilanza in materia di salute e sicurezza
  • articolo 30 – misure per il rafforzamento dell’attivita’ di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo
    • violazioni in ambito contributivo
  • articolo 31 – ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro
    • potenziamento del personale ispettivo

 

Queste le novità (in grassetto) apportate all’articolo 29:

Decreto legislativo 276/2003

Art. 29 Appalto 

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.

3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo’ chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

 

Nota della dott.ssa Barbati

Sono state quindi previste:

  1. misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare con disposizioni incentivanti come quella di subordinare l’erogazione di benefici (normativi e contributivi) all’assenza di violazioni normative;
  2. premialità in favore di datori di lavoro virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro;
  3. sanzioni penali al posto delle sanzioni amministrative (somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori).

E stata introdotta a tale scopo la patente a punti (crediti) come nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligatoria per i cantieri edili e, infatti, dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della  patente di cui sopra le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). 

La patente è rilasciata, al possesso dei seguenti requisiti: 

  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;



Loading…