Sicurezza sul lavoro - servizi di consulenza

News

Governo: pubblicato decreto sul Green Pass e Quarantene

Pubblicato il 31 Dic 2021

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, concernente misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

 

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.




Loading…