Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, il Decreto Legislativo n. 38 del 17 marzo 2017, con disposizioni riguardanti la lotta contro la corruzione nel settore privato.Tra le altre cose, il Decreto, allarticolo 4, ha previsto modifiche allarticolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed ha aggiunto larticolo 2635-bis c.c. (
Istigazione alla corruzione tra privati).Questi gli articoli, come modificati dal Decreto Legislativo n. 38 del 17 marzo 2017.
Art. 2635 Corruzione tra privatiSalvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nellambito organizzativo della società o dellente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.OMISSIS.... (si rimanda alla norma)
Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privatiChiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa o enti privati, nonché a chi svolge in essi unattività lavorativa con lesercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora lofferta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dellarticolo 2635, ridotta di un terzo.La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con lesercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.OMISSIS...(si rimanda alla norma)
Fonte: Gazzetta UfficialeNota della dott.ssa Emilia Barbati, Legal Consultant di E.R Legal Risk Management:In sostanza, le principali novità consistono nella
riscrittura dellarticolo 2635 del Codice civile, nell'aggiunta dell'articolo 2635-bis e in ambito "231 nella conseguente revisione dell'articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001.La novità di maggiore rilievo è rappresentata dal riferimento allinterposta persona, tramite la quale si «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'articolo 2635 c.c.
Lintroduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati, fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano allinterno di società private.