D. LGS 231/01

News

Governo: pubblicata la legge contro la corruzione nel settore privato, in vigore dal 14 aprile.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, il Decreto Legislativo n. 38 del 17 marzo 2017, con disposizioni riguardanti la lotta contro la corruzione nel settore privato.Tra le altre cose, il Decreto, all’articolo 4, ha previsto modifiche all’articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed ha aggiunto l’articolo 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).Questi gli articoli, come modificati dal Decreto Legislativo n. 38 del 17 marzo 2017.Art. 2635 – Corruzione tra privatiSalvo che il fatto costituisca  più  grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se  o  per altri, denaro  o   altra  utilità  non  dovuti,  o  ne  accettano  la promessa, per compiere o per omettere un  atto  in  violazione  degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,  sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso  da  chi  nell’ambito  organizzativo  della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive  diverse  da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.OMISSIS.... (si rimanda alla norma)Art. 2635-bis – Istigazione alla corruzione tra privatiChiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa’ o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.OMISSIS...(si rimanda alla norma)Fonte: Gazzetta UfficialeNota della dott.ssa Emilia Barbati, Legal Consultant di E.R Legal Risk Management:In sostanza, le principali novità consistono nella riscrittura dell’articolo 2635 del Codice civile, nell'aggiunta dell'articolo 2635-bis e – in ambito "231” – nella conseguente revisione dell'articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001.
La novità di maggiore rilievo  è rappresentata  dal riferimento all’interposta persona, tramite la quale si «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'articolo 2635 c.c.
L’introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati”, fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all’interno di società private.



Loading…