Governo: nuove regole per il controllo a distanza dei lavoratori
È la conseguenza dellentrata in vigore, il 24 settembre scorso, del decreto legislativo 151/2015 attuativo della Legge delega 183/2014 (Jobs Act), che ridisegna la disciplina relativa al controllo a distanza dei lavoratori, modificando larticolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e adeguandolo al livello tecnologico delle strutture aziendali di oggi.La norma vigente prevede il generale divieto di utilizzare impianti audiovisivi o apparecchiature volte esclusivamente al controllo a distanza del lavoratore e specifica leccezione a tale regola: è ammesso infatti, previo accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dellIspettorato del lavoro, lutilizzo di apparecchiature dalle quali derivi indirettamente la possibilità di un controllo a distanza, ma installate per finalità di organizzazione e sicurezza aziendali.Con il nuovo testo, quella che era leccezione diventerà la regola, infatti, il datore di lavoro avrà la facoltà di installare e utilizzare impianti e strumenti dai quali derivi anche un controllo sullattività del lavoratore esclusivamente per (i) esigenze organizzative e produttive, (ii) per la sicurezza del lavoro e (iii) per la tutela del patrimonio aziendale. Viene pertanto delimitata a determinate condizioni una circostanza che prima era solo eventuale ed eccezionale. Resta comunque lobbligo, in capo al datore di lavoro, di stipulare un previo accordo con le rappresentanze sindacali.Tale disposizione non apporta una modifica tanto sensibile quanto quella prevista dal secondo comma del riscritto articolo 4 dello Statuto, che introduce la vera novità della disciplina. Ai sensi del secondo comma, infatti, il datore di lavoro non sarà più soggetto allobbligo del previo accordo con le rappresentanze sindacali per quanto riguarda lutilizzo degli strumenti di cui il lavoratore si serve (i) per rendere la prestazione lavorativa e (ii) per la registrazione degli accessi e delle presenze (tablet, smartphone, portatili, etc.).Tale disposizione, sostanzialmente, consente al datore di lavoro di verificare le modalità di utilizzo degli strumenti ricevuti dal lavoratore, senza essere vincolato allaccordo sindacale preventivo.Il comma di chiusura del nuovo articolo 4 disciplina lutilizzabilità delle informazioni ottenute tramite i controlli, diretti e indiretti, per finalità connesse al rapporto di lavoro e la subordina allobbligo in capo al datore di lavoro ad unadeguata informazione ai lavoratori delle modalità duso degli strumenti e delleffettuazione dei controlli.Resta invariato lobbligo al rispetto e alla conformità alla disciplina del codice per la protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/20037), che fa da cornice allintero istituto sui controlli a distanza dei lavoratori. Fonte: Filodiritto