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Governo: nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di venerdì 12 marzo 2021, un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

 

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

 

·         - l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;

·         - l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;

·         - la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

·          

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

 

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

 

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

 

Fonte: dottrinalavoro.it

 

Nota della Dott.ssa Emilia Barbati, Deputy Legal Manager, Consulente legale Senior – Auditor - Responsabile Organismo di Vigilanza 231/01

 

Questa volta, lo strumento usato per la gestione della pandemia non è un DPCM (emanato dal solo Presidente del Consiglio dei Ministri, non convertito in Legge dal Parlamento) ma un Decreto legge.

 

Un decreto legge è un atto normativo deliberato dal Governo e la cui validità è subordinata alla conversione in legge.

 

E’ un atto avente «forza di legge» cioè, un atto normativo del Governo parificato alla legge.

 

 

Ha carattere provvisorio ed è emanato in casi di necessità ed urgenza.


Tale strumento entra in vigore, entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.

 

Validità: 60 giorni, decorsi i quali:

 

  1. o è convertito in legge dal Parlamento 
  2. o decade automaticamente con efficacia ex tunc (in pratica sin dall’inizio)

 




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