Si, in toto per la formazione generale ed anche per la specifica se svolge la stessa mansione, purché il soggetto formatore certifichi che la formazione sia stata erogata secondo i criteri dell’Accordo Stato/Regioni 21.12.2011 (contenuti, durata, modalità, registri, attestati, etc). Resta comunque a carico dell’Azienda completare la formazione specifica con un modulo integrativo sui rischi della mansione e delle misure di prevenzione e protezione aziendali.