D. LGS 231/01

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Falso in bilancio valutativo.

Falso in bilancio anche per le stime.Lo hanno deciso le sezioni unite penali della Corte di cassazione nell’udienza tenutasi al Palazzaccio e della quale è stata diffusa la massima provvisoria (7/2016).Il falso in bilancio “valutativo” non è stato abrogato dalla riforma del 2015. Resta in piedi come delitto punito dall’articolo 2621 del Codice civile, ancorché amputato del riferimento alle valutazioni, ogni volta che l’impresa si sia «discostata consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione» dai criteri di valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, «in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».Questo è il verdetto pronunciato dalle sezioni unite penali della Cassazione, sul presupposto che il bilancio è il documento contenente tutte le valutazioni sulla vita dell’impresa e sui «fatti materiali» che la riguardano. Pertanto, è impossibile privare di rilevanza penale questa essenziale dimensione valutativa dei conti annuali.La valutazione non può trasformarsi in una scommessa o in pronostico ma dev’essere rigorosamente ancorata ai criteri generalmente riconosciuti in questa materia. Chi voglia disancorarsene deve darne una spiegazione articolata.Quindi Il falso in bilancio "valutativo” rimane un reato punito dall´articolo 2621 del Codice civile, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 69/15. Fonte. ilsole24ore



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