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Esenzione iva per gel e disinfettanti solo se presidi medici chirurgici

I prodotti che legalmente possono definirsi “disinfettanti” godono dell’esenzione, mentre quelli venduti come cosmetici sono soggetti ad Iva 22%, indipendentemente dalle proprietà intrinseche del prodotto.


Saponi e gel igienizzanti classificati come prodotti cosmetici non sono “disinfettanti per mani”; non godono quindi dell'esenzione Iva anti-covid19, ma scontano l’ordinaria aliquota 22%.

 

Con la risposta n. 370 del 17 settembre, l’agenzia delle Entrate chiarisce uno dei dubbi legati all’esenzione Iva sui cosiddetti “beni anti covid-19” (articolo 124 del Decreto Rilancio convertito con legge 77/2020).

 

Tra i beni esentati temporaneamente da Iva sino al 31 dicembre rientrano i “detergenti disinfettanti per mani”. Per il consumatore i prodotti “igienizzanti”, gel o saponi, sono tra loro equivalenti (purché abbiano il titolo minimo di disinfettante indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), perché destinati tutti al medesimo uso, l’igiene delle mani; sotto il profilo merceologico, tuttavia, prodotti tra loro simili possono essere classificati in modo molto differente.

 

In particolare, gel e saponi sono classificati come Presidi medici chirurgici (Pmc) solo se rispettano le prescrizioni del dpr 392/98 e sono autorizzati dal ministero della Salute: solo così possono fregiarsi del titolo di “disinfettanti”. Analoghi prodotti, pur con proprietà disinfettanti, ma che non sono stati autorizzati sono commercializzati come cosmetici e possono essere designati come “igienizzanti”, ma non “disinfettanti”.

 

Pertanto solo se sulla confezione è riportata la dicitura “presidio medico chirurgico” il prodotto è esente Iva.

 

Il chiarimento giunge quanto mai opportuno, perché l’agevolazione non esaurirà la sua portata alla fine dell’anno: dal 2021 per i beni anti-Covid19 oggi esenti si applicherà infatti l’aliquota Iva 5%. 




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