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Emissioni in atmosfera. Nuovi obblighi richiesti ai gestori dal comma 7-bis dell'art. 271.

COSA DICE IL DECRETO?

Il D. Lgs. n.102 del 30 luglio 2020 modifica il D.lgs. n.152/2006 introducendo il comma 7-bis all’art. 271.

Questo nuovo comma riporta che le sostanze classificate come:

  •  cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360),
  •  le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) 
  •  Le sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento REAC

devono essere sostituite nei cicli produttivi che originino emissioni in atmosfera, non appena esistano vie tecnicamente ed economicamente percorribili.

Queste sostanze devono essere presenti nel ciclo produttivo come materie prime e devono necessariamente anche originare una emissione in atmosfera.

Non sono soggette alla presente normativa le sostanze che escono dal ciclo produttivo come prodotti oppure quelle sostanze che non originano emissioni in atmosfera.

 

COSA BISOGNA FARE?

Fase 1 - VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA:

Consiste nel valutare in base alle sostanze in ingresso al ciclo produttivo e alle emissioni in atmosfera originate dal processo produttivo la presenza o meno delle sostanze pericolose di cui sopra.

Fase 2A – RELAZIONE COMPLETA - SE LA VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA’ HA ESITO POSITIVO

I gestori delle attività nelle quali siano presenti stabilimenti o installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze, saranno obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione (AIA, AUA, AVG), una relazione all’Autorità Competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, considerando i rischi ed esaminando la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze.

 

La prima relazione, quindi, deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.

Fase  2B – RELAZIONE SEMPLIFICATA - SE LA VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA’ HA ESITO NEGATIVO

Occorre procedere a redigere una autocertificazione/relazione di non assoggettabilità del gestore da tenere in azienda a disposizione delle autorità competenti.

Inoltre, ricordiamo inoltre che vi sono anche ripercussioni sulle attività Autorizzate in Via Generale di cui all’art. 272 modifiche agli artt. 268 e 269 rispettivamente per l’inserimento delle “emissioni odorigene” e sulle comunicazioni di cambio o variazione del “gestore di impianto”.

 

Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate. 

 

 

Approfondimenti sulle principali modifiche: 

 

Art 268: inserimento della lett. «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena; e la sostituzione della lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, alfine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»

 

Art. 269: inserito comma 11-bis che definisce che la variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento

 

Art. 271: inserimento del comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH (SVHC) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. 

Sulla base di detta relazione, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. Analoghe valutazioni e tempistiche di comunicazione sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione. In questo caso il gestore presenta entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa la relazione sopra citata. 

In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore (28.08.2020) in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione prevista è inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Art. 272: modifica dei criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH (SVHC).

 

Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.

 

Punto 4 art. 3 del D.lgs. 102/20 : la durata di 15 anni delle autorizzazioni generalidell’articolo 272comma 3 del D.lgs. 152/06 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (precedentemente la durata era di 10 anni).

 

Nella tabella seguente è riportato schematicamente una sintesi degli interventi da applicare in caso di emissioni in regime ordinario (art- 269) o in regime semplificato AVG (art. 272).

 

 

 

 

  1. Per stabilimenti con emissioni in atmosfera in regime ordinario (art. 269):
  1. Verifica utilizzo di sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F,H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH (SVHC) per assoggettamento alle disposizioni art. 271 c. 7-bis:
  • Analisi delle schede di sicurezza di sostanze usate in impianti connesse alle emissioni in atmosfera
  • Relazione di verifica di assoggettabilità alle disposizioni di cui art. 271 c. 7 bis:
    1. In caso di esclusione, conservazione della relazione e aggiornamento sulla base di modifica classificazione delle sostanze o in caso di variazioni prodotti in uso in azienda
    2. in caso di inclusione VEDI PUNTO 2

 

  1. Predisposizione della RELAZIONE (entro il 28/08/2021) da presentare all'autorità competente, in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

 

B. Per stabilimenti con emissioni in atmosfera in regime semplificato (art. 272 c. 1 e c.2) all’interno di AUA o con autorizzazione di carattere generale

 

    1. Verifica utilizzo di sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D,H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH (SVHC) per assoggettamento alle disposizioni art. 272 c. 4:
  • Analisi delle schede di sicurezza di sostanze usate in impianti connesse alle emissioni in atmosfera
  • Relazione di verifica di assoggettabilità alle disposizioni di cui art. 272 c. 4:
  1. In caso di esclusione, conservazione della relazione e aggiornamento sulla base di modifica classificazione delle sostanze o in caso di variazioni prodotti in uso in azienda
  2. In caso di inclusione VEDI PUNTO 2

 

    1. Richiesta di nuova autorizzazione secondo regime ordinario art. 269 ovvero AUA (da eseguire ENTRO 3 ANNI).

 

Si precisa che in caso di presenza di tali sostanze e non adeguamento all’aggiornamento normativo l'azienda verrà considerata priva di autorizzazione.

 

Chiedi al team ERSG una mano qualificata per risolvere nel modo più efficace. 

 




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