La durata dei DURC emessi a partire dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 era stata prorogata, per l'emergenza coronavirus, dal Decreto Cura Italia fino al 15 giugno.
Questo era stato stabilito come eccezione rispetto alla norma generale che per "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati", decretava una proroga della validità addirittura per 90 giorni dopo il termine.
La conversione in legge del decreto Cura Italia e il successivo decreto Rilancio 34 2020 avevano però corretto e fornito l'interpretazione autentica della norma escludendo il DURC dalla proroga trimestrale e fissando la data di scadenza dei documenti di regolarità contributiva emessi fino al 30 aprile, al 15 giugno 2020. In questo senso si era espresso anche l'INPS con il messaggio n. 2510 del 18.6.2020.
Ora la conversione in legge del “Decreto Rilancio”, ha ripristinato la versione originale dell’articolo 103 comma 2 del D.L. 18/2020 ( “Cura Italia”) senza alcuna eccezione per i Documenti di regolarità contributiva .
Pertanto si torna a stabilire che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020.
Solo le organizzazioni sindacali hanno segnalato ed espresso grande preoccupazione per questa modifica che di fatto consente di operare anche alle aziende non in regola con le contribuzioni e altri aspetti contrattuali e retributivi in particolare nel settore dell'edilizia (Cassa edile).
Ma c'è un altra novità che viene dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 ( “Decreto Semplificazione e innovazione digitale”) che attenua fortemente le possibili irregolarità collegate alla proroga e all'assenza di controlli
All’articolo 8 comma 10 del Decreto Semplificazione si legge infatti :
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Quindi di fatto la proroga non opera per “lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto” ovvero in materia di appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza successiva al 17 luglio 2020 ( data di entrata in vigore del “Decreto Semplificazione”)
Per gli altri casi in cui è necessario il DURC ( edilizia privata, agevolazioni e contributi da amministrazioni pubbliche) l'interpretazione letterale della norma sembra rendere utilizzabili Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 con validità prorogata al 29 ottobre.
Non è escluso che INPS intervenga a breve per una interpretazione ufficiale (in particolare rispetto alla date di entrata in vigore dei vari provvedimenti) di questa importante novità passata finora abbastanza in sordina.
Fonte: fiscoetasse.com