La Sentenza 18137 del 31 agosto 2020 prende in considerazione, nei luoghi di lavoro, il criterio di priorità delle misure di protezione collettiva (DPC) rispetto a quelle individuale (DPI).
Il fatto oggetto della sentenza riguardava la richiesta di risarcimento da parte di un padre (esercente la potestà sul figlio minore).
Quest’ultimo moriva, dopo essere precipitato da un'altezza di 12 metri, mentre si trovava sul tetto di un capannone industriale per l'esecuzione di lavori appaltati alla (...) s.n.c. di (...) e da questa subappaltati alla (...), di cui il (...) era dipendente.
Secondo la Corte di Appello il lavoratore era stato dotato di cintura e imbragatura come DPI specifici, nel rispetto delle indicazioni per la protezione dal rischio di lavori in “quota”.
Si era ritenuto che la condotta dell'infortunato fosse consistita in un comportamento imprevedibile ed azzardato in quanto si riteneva che lo stesso si fosse sganciato dalla linea vita di ancoraggio.
Gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione adducendo la mancata adozione di misure di protezione collettiva.
Viene evidenziato che, anche imputando all'infortunato “disattenzione o negligenza nello svolgimento della propria attività, non avrebbero potuto i soggetti garanti della sicurezza in cantiere andare esenti da responsabilità, non essendo l'infortunio, così come si era verificato, né imprevedibile né inevitabile, e che l'osservanza delle norme di prevenzione avrebbe consentito di evitarlo, anche nel caso di un'eventuale imprudenza del lavoratore.”
La “disattenzione, la negligenza o l'imprudenza del lavoratore non possono mai assurgere a causa esclusiva dell'evento in presenza di un'omissione antinfortunistica da parte del garante della sicurezza”
La Corte di Cassazione rileva che “L'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, tra di esse, al comma 1, lettera i), stabilisce che sia assegnata "priorità" alle "misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".
Inoltre, la disamina prende in considerazione:
L'art. 75 ("Obbligo di uso") del citato decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale "devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti ... da mezzi di protezione collettiva" (oltre che ovviamente mediante il ricorso a "misure tecniche di prevenzione" e a "misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro");
L’art. 90 ("Obblighi del committente o del responsabile dei lavori") prevede, al comma 1, che "Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure di tutela di cui all'articolo 15";
L'art. 111: al comma 1, lettera, a), enuncia che per i lavori da eseguirsi "in quota", il criterio della "priorità" delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; e, al comma 6, prevede che "il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci [...]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati".
A cura di: dott.ssa Emilia Barbati, Senior Legal Consultant, ROdV.
Anche la norma ISO 45001 richiede di adottare la "gerarchia delle misure di prevenzione e protezione", che nell'ordine sono:
a) Eliminare i pericoli;
b) Sostituire con processi, attività operative, materiali o attrezzature meno pericolosi;
c) Adottare misure tecnico-progettuali e riorganizzare il lavoro, come: isolare le persone dal pericolo, adottare dispositivi di protezione collettiva, adottare manipolatori meccanici, ri-organizzare il lavoro per evitare lavoro in solitario, ecc.;
d) Adottare misure amministrative, compresa la formazione, come: svolgere ispezioni periodiche, erogare formazione, coordinare i lavori degli appaltatori, fornire procedure e istruzioni di lavoro, gestire il programma di sorveglianza sanitaria, ecc.;
e) Adottare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, compreso l’addestramento al loro corretto utilizzo.
A cura di: dott. Federico Mantovani, Consulente QHSE e Auditor.