Alcune novità in materia di lavoro, contenute nel D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (in vigore dal 16 gennaio 2021).
Studi professionali
In ordine alle attività professionali il DPCM raccomanda che:
Attività produttive industriali e commerciali
Al fine di contenere il contagio e per la svolgimento delle attività in sicurezza, sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, devono rispettare i contenuti del:
· protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali,
· nonché, per i rispettivi ambiti di competenza
· o protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali,
· o protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020
Inoltre, è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori nei Paesi esclusi dal presente elenco:
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico.
Sono fatti salvi i transiti e i soggiorni qualora ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante auto-dichiarazione per:
L’autocertificazione, da consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, dovrà contenere:
Inoltre, nei casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Fonte dottrinalavoro