Con ordinanza n. 14510 del 28 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto alla liquidazione del TFR del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro. La rinuncia del lavoratore è radicalmente nulla, ai sensi del comma secondo dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore è non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuate“.
Fonte: DOTTRINALAVORO