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Disegno di legge: proposta l'introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro.

La proposta è quella dell'introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.Il disegno di legge si inserisce nel solco del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) inasprendo le pene in caso di colpa cosciente, introduce nel codice penale i seguenti articoli, reati e definizioni:- Art.589-quater (Omicidio sul lavoro);- Art. 589-quinquies (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro);- Art. 590-quinquies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime);- Art. 590 - sexies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro);- Art. 590 septies (Definizione di lavoratore e datore di lavoro).Dal  Disegno di legge, relativamente all'articolo 1 che va a modificare l’articolo 589 del codice penale,  prevede la reclusione da due a sette anni per «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali». Aggravi di pena sono previsti nel caso in cui il datore di lavoro non adempia all’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi o non nomini il responsabile della sicurezza aziendale oppure, ancora, non comunichi all’Inail la natura delle lavorazioni svolte con i conseguenti rischi.La pena è aumentata da 8 a 12 anni, qualora la morte sia stata causata da agenti fisici, sostanze pericolose o agenti biologici, come, per esempio l’amianto. Il carcere da 5 a 10 anni è invece previsto dal ddl se la morte del lavoratore è provocata da «strumenti non conformi», come, per esempio, i trattori senza arco di protezione (roll bar). Se a morire sono più persone, la pena può inoltre essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

Per combattere lo sfruttamento

Infine, il ddl introduce due nuove fattispecie di reato: l’omicidio sul lavoro in concorso con lo sfruttamento del lavoratore e l’assenza, da parte del datore di lavoro, dell’assicurazione sugli infortuni sul lavoro. «Un caso purtroppo frequente che colpisce due volte le vittime e le loro famiglie, che non possono nemmeno contare sul risarcimento del danno». Fonte: puntosicuro



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