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Decreto leg. 231 MILLEPROROGHE - Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244

Il decreto  è stato approvato il 29 dicembre 2016 e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre.Alcune delle proroghe più rilevanti si trovano nel Comunicato Stampa n. 7 del 29 dicembre 2016 del Consiglio dei Ministri.Di particolare interesse sicurezza sul lavoro, ambiente, appalti (per tutto quanto non indicato si rinvia al decreto citato).Una modifica apportata dal Decreto Legge al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(D.Lgs. 81/2008).Una modifica dell’articolo 3, comma 2 del DL 244/2016 secondo cui fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (prima erano 6 mesi).Veniamo invece alle frequenti deroghe in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).Con il milleproroghe è, ad esempio, prorogato al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistri. Prorogato anche fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.
Art. 12 - Proroga di termini in materia di ambiente1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
Una proroga in materia di appalti, con la proroga di 24 mesi dei termini per l'intervento delle regioni nella definizione delle stazioni appaltanti per l'affidamento delle reti di distribuzione del gas (prima era di 18 mesi).
Art. 6 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.
 Fonte: puntosicuro



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