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DECRETO LAVORO 2023 - DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 – modifiche al Dlgs 81/08

Il DL 48/2023 apporta modifica a diversi articoli del dlgs 81/08 (si invia alla norma per completezza):

 

Nomina del Medico competente 

Il DL 48/2023 modifica l’art. 18 comma 1 lettera a)

In base alla modifica datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.

Imprese familiari e lavoratori autonomi

Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)

Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV Cantieri temporanei e mobili.

Obblighi del medico competente

Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente

Viene introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a).

Inoltre, con la lettera n-bis richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS

L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022 (impegno non ancora rispettato)

Tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche monitorare l’efficacia del nuovo Accordo (o  Accordi) di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.

ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro

Il DL 48/2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro.

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72

 Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio e deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.

ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento

È previsto il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature che richiedano conoscenza particolari.

 
 

Dott.ssa Emilia Barbati

Deputy Legal Manager | Responsabile Organismo di Vigilanza Dlgs 231/01 | Mobility Manager




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