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Danno ambientale. Linee guida.

Titolo Norma: Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo?2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Data Norma: 7/4/2021

 

Contenuti significativi:

L’articolo 2, punto 1, della direttiva Responsabilità ambientale (79) definisce il «danno ambientale» come segue: 

«a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L’entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell’allegato I; 

Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE o dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente. 

 

b) danno alle acque, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo su: 

   i) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure 

   ii) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE (80). 

 

c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo» 

 

Ci sono ripercussioni sui Documenti di Sistema?

Per quelle attività che sono certificate 14001 o intendono farlo, un possibile spunto di miglioramento, potrebbe derivare dall'aggiornare alcuni documenti di Sistema come l'Analisi Ambientale e la Valutazione dei Rischi/Impatti ambientali in funzione delle nuove definizioni di "danno" (danno ambientale, danno alle specie e habitat naturali protetti, danno al terreno, danno alle acque) 

Cosa può fare ERSG per voi?

I tecnici qualificati ERSG possono fare aggiornamento dell'Analisi Ambientale e/o una rivalutazione dei rischi derivanti dai diversi impatti ambientali. 

Dal punto di vista legale:

Trattasi di chiarimenti normativi legati alla corretta interpretazione di "danno ambientale". 




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