Il Giudice di Belluno ha stabilito che, in caso di rifiuto al vaccino, si è messi in ferie forzatamente.
Il caso riguardava le richieste di alcuni infermieri ed operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione in febbraio e che, per questo, erano stati sospesi dal lavoro.
Per loro, infatti, il giudice ha respinto le richieste.
I sanitari (dipendenti di due case di riposo), all'indomani del rifiuto alla vaccinazione sono stati messi in ferie forzatamente e sottoposti alla visita del medico del lavoro che li aveva dichiarati "inidonei al servizio".
Gli stessi avevano presentato ricorso d’urgenza in Tribunale sostenendo che la Costituzione riconosce la libertà di scelta vaccinale e richiedendo la riammissione in servizio.
Il giudice però ha ritenuto "insussistenti" le ragioni dei ricorrenti stabilendo che: "è ampiamente nota l'efficacia del vaccino nell'impedire l'evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire delle dosi, quali il personale sanitario, gli ospiti delle rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui".
La vicenda ha quindi affermato il dovere di sicurezza del Datore di lavoro (la Direzione delle RSA) nei confronti dei propri dipendenti, previsto dall’articolo 2087 del Codice civile, sia come tutela verso i dipendenti stessi che per gli interessati.