L’INPS, con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.
TUTELA PER I LAVORATORI FRAGILI
In merito all’estensione temporale della tutela di cui al comma 2 del citato articolo 26, si ricorda che – come precisato nel citato messaggio n. 171/2021 – mentre per il 2020 il termine inizialmente previsto era stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2021, l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, ha disposto l’applicazione delle disposizioni in favore dei lavoratori “fragili” (commi 2 e 2-bis) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Al riguardo, l’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021, dispone al comma 1 che: “All’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,»”.
Ne consegue che viene estesa la suddetta tutela fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.
Al comma 2-bis del novellato articolo 26, viene confermato che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.
TUTELA DELLA QUARANTENA
In merito alla tutela della quarantena, per il 2021, la legge n. 178/2020 ha disciplinato aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, con il comma 484 dell’articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa, precedentemente previsto al comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 (come già illustrato nel citato messaggio n. 171/2021).
Per gli eventi afferenti al 2020, invece, è sorta la necessità di approfondire gli aspetti legati alla certificazione medica pervenuta all’Istituto, considerato che, come già illustrato nel messaggio n. 2584/2020, il legislatore ha in un primo tempo previsto, per poter accedere alla tutela della quarantena, la trasmissione di apposito certificato di malattia redatto dal medico curante con l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (con l’unica eccezione riferita ai certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020).
Tuttavia, sono emerse, già dalla prima applicazione della norma, molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) ai fini del tracciamento dei contagi, specie nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria.
L’Istituto ha quindi fornito apposite indicazioni, con riferimento agli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia, allo scopo di acquisire gli elementi necessari per il riconoscimento della prestazione mediante opportuni scambi informativi con i soggetti coinvolti (lavoratori, medici e AA.SS.LL.).
In tale contesto, alcune Regioni hanno anche adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
La situazione di criticità sopra descritta, che ha comportato effetti considerevoli sulla gestione del processo di riconoscimento della tutela in questione, è stata opportunamente rappresentata ai Ministeri competenti per ricevere le necessarie indicazioni.
Con la pubblicazione della legge n. 178/2020 è stato stabilito, come sopra anticipato, che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.
Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le indicazioni richieste precisando sia che le misure organizzative sopra richiamate adottate da diverse Regioni possono considerarsi valide, ai fini dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 26 in argomento, sia che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.
Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale” (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020).
Fonte: INPS